Art. 36.

      1. L'articolo 113 del testo unico, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 113. (Funzioni di prevenzione, trattamento e riduzione del danno). - 1. Le funzioni di prevenzione, di intervento terapeutico e di riduzione del danno correlate all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope sono svolte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo princìpi e livelli essenziali di assistenza da definire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
      2. Le funzioni di cui al comma 1 sono svolte nei confronti dei consumatori problematici di sostanze stupefacenti o psicotrope e di alcol dai servizi socio-sanitari pubblici e privati accreditati attraverso l'articolazione e l'integrazione degli interventi sociali e sanitari».